Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico del Bonus Social per disagio economico (forniture di Gas, Energia Elettrica)
Delibera Area 63/2021/R/com
Il bonus sociale è un importo che viene accreditato ai clienti che ne hanno diritto. Si tratta di uno strumento introdotto dal Governo per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico un risparmio ed una compensazione sulla spesa per la fornitura di gas ed energia elettrica.
Dal 1° gennaio 2021, per accedere al bonus sociale per disagio economico, gli interessati non dovranno più presentare la domanda presso i Comuni o i CAF.
Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino / nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE.
Non cambia invece la procedura per l’ottenimento del bonus sociale per disagio fisico (energia elettrica), per il quale il cittadino richiedente dovrà rivolgersi al Comune di Residenza.
Condizioni generali di ammissione al meccanismo dei bonus sociali
Il bonus sociale elettrico ed il bonus sociale gas sono riconosciuti automaticamente:
a) ai clienti domestici che risultano in stato di disagio economico e titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica
b) ai clienti domestici diretti che risultano in stato di disagio economico e titolari di un contratto di fornitura di gas naturale
c) ai clienti domestici indiretti che risultano in stato di disagio economico e che utilizzano nella propria abitazione una fornitura centralizzata di gas naturale
Lo stato di disagio economico è attestato dall’INPS sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata dal cliente domestico.
Ogni nucleo familiare ISEE, e ciascuno dei suoi componenti, può beneficiare di un solo bonus sociale elettrico e di un solo bonus sociale gas per ogni anno di competenza.
Procedura Operativa
L’INPS invierà automaticamente le informazioni derivanti dalle DSU attestate nel mese di riferimento al Sistema Informativo Integrato (SII), la banca dati dell’Acquirente Unico che contiene informazioni utili a individuare le forniture elettriche, gas. L’elenco è suddiviso in tre classi di agevolazione:
a) DSU aventi nuclei con ISEE ≤ 12.000;
b) DSU aventi nuclei con 265 < ISEE ≤ 20.000 con 4 (o più) figli, indipendentemente dal fatto che i medesimi nuclei risultino percettori di Rdc/Pdc;
c) DSU aventi nuclei con ISEE > 12.000 percettori di Rdc/Pdc con meno di 4 figli.
Per i clienti domestici in stato di disagio economico il bonus sociale elettrico è riconosciuto al punto di prelievo identificato dal Gestore del SII nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il nucleo familiare ISEE di appartenenza e ciascuno dei suoi componenti ha diritto al bonus sociale elettrico con riferimento ad un solo punto di prelievo per ogni anno di competenza;
b) il Codice Fiscale e il nominativo del dichiarante o di uno dei componenti del nucleo familiare ISEE devono coincidere con il Codice Fiscale e il nominativo del titolare del contratto di fornitura per uso domestico corrispondente al punto di prelievo;
c) il punto di prelievo deve risultare attivo o sospeso per morosità ai sensi dell’articolo 4 del TIMOE;
d) nel caso al nucleo famigliare corrispondano più punti di fornitura viene privilegiato il punto di fornitura corrispondente all’abitazione di residenza.
Per i clienti domestici diretti in stato di disagio economico il bonus sociale gas è riconosciuto al punto di riconsegna identificato dal Gestore del SII nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il nucleo familiare ISEE di appartenenza e ciascuno dei suoi componenti hanno diritto al bonus sociale gas con riferimento ad un solo punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) del TIVG (uso domestico), per ogni anno di competenza;
b) il Codice Fiscale e il nominativo del dichiarante o di uno dei componenti del nucleo familiare ISEE devono coincidere con il Codice Fiscale e il nominativo del titolare del contratto di fornitura per uso domestico corrispondente al punto di riconsegna;
c) il punto di riconsegna deve risultare attivo o sospeso per morosità ai sensi dell’articolo 4 del TIMOE;
d) il punto di riconsegna deve essere della tipologia di cui al comma 2.3 lettera a) del TIVG – uso domestico;
e) il punto di riconsegna deve essere classificato nella categoria C1, C2 o C3 di cui alla Tabella 1 del TISG;
f) il misuratore installato nel punto di riconsegna deve essere di classe non superiore a G6;
g) nel caso al nucleo famigliare corrispondano più punti di fornitura viene privilegiato il punto di fornitura corrispondente all’abitazione di residenza.
Per i clienti domestici indiretti in stato di disagio economico, identificati dal Gestore del SII, il bonus sociale gas è riconosciuto dal Gestore del SII nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il nucleo familiare ISEE di appartenenza e ciascuno dei suoi componenti hanno diritto al bonus sociale gas con riferimento ad un unico impianto condominiale, per ogni anno di competenza;
b) il punto di riconsegna, deve:
b1) essere della tipologia di cui al comma 2.3, lettera b) del TIVG (uso condominio);
b2) essere classificato nella categoria C1 o C3 di cui alla Tabella 1 del TISG;
b3) risultare attivo;
c) la fornitura di gas naturale deve essere utilizzata dal cliente domestico indiretto in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare.
Ogni bonus avrà una durata di 12 mesi a partire dalla data di ammissione alla riduzione.
Il periodo di agevolazione del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas decorre dal primo giorno del mese in cui il Gestore del SII effettua le verifiche di propria competenza e notifica all’impresa di distribuzione, all’Utente del dispacciamento/Utente della distribuzione e alla Controparte Commerciale abbinati al POD/PDR o, per i clienti domestici indiretti, a CSEA, le informazioni necessarie ai fini della corresponsione dell’agevolazione
Ammontare della compensazione – clienti domestici elettrici
Ammontare della compensazione – clienti domestici gas
Fatturazione
I bonus sociali luce e gas sono applicati direttamente in bolletta nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare sia risultato intestatario di una fornitura diretta (individuale)con i requisiti di cui sopra.
Il venditore è tenuto a fatturare l’ammontare annuo del bonus previsto da Arera, in detrazione della quota fissa gestione e trasporto del contatore, mediante l’applicazione di un criterio pro quota giorno. In dettaglio:
TARIFFA COMPENSATIVA PREVISTA DA ARERA X GG DI CONSUMO / 365
Invece, nel caso in cui il nucleo familiare usufruisca di una fornitura centralizzata (condominiale) viene riconosciuto l’intero importo alla famiglia disagiata una volta l’anno attraverso un bonifico domiciliato che potrà essere ritirato presso gli sportelli di Poste Italiane.
Nel caso in cui il punto di fornitura oggetto del bonus venga volturato, cessato su richiesta del cliente, cessato amministrativamente per morosità il venditore provvede a corrispondere nella fattura di chiusura la quota di bonus sociale residua a completamento dell’intero periodo di agevolazione.
Nel caso in cui il punto di fornitura oggetto del bonus cambi fornitore per switching è garantita la continuità del bonus, il venditore entrante procederà a riconoscere al cliente la quota parte giornaliera dal giorno di subentro nella fornitura.
Bonus Sociale per Disagio Fisico – Fornitura di Energia Elettrica
Ai fini dell’ammissione alla compensazione il cliente interessato presenta apposita richiesta presso il proprio Comune di residenza, fornendo le informazioni e le certificazioni di cui alla Tabella 1 sotto riportata.
In alternativa, la richiesta di ammissione alla compensazione può essere avanzata attraverso un organismo istituzionale appositamente individuato dal Comune di residenza.
Il bonus sociale elettrico per disagio fisico è cumulabile con il bonus sociale elettrico per disagio economico in presenza dei rispettivi requisiti di ammissione.
Ai fini della richiesta di ammissione al regime di compensazione il cliente interessato è tenuto ad utilizzare una apposita modulistica i cui fac simile vengono messi a disposizione sul sito internet dell’Autorità (www.arera.it) e sul sito internet di SGAte (www.sgate.it).
Al cliente che presenta una richiesta di ammissione viene rilasciato il certificato previsto dall’articolo 4, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 contenente anche il codice identificativo della domanda e le credenziali di accesso al portale internet per la verifica dello stato della propria pratica.
L’impresa di distribuzione applica la componente tariffaria compensativa a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione delle informazioni da parte del Comune titolato a ricevere le richieste di ammissione. La compensazione è riconosciuta dall’impresa di distribuzione senza interruzione fino alla notifica di cessato uso di apparecchiature medicali. Infatti, nel caso di cessato uso di apparecchiature elettromedicali, la compensazione viene interrotta dal primo giorno del mese successivo all’avvenuta notifica all’impresa di distribuzione da parte del venditore. Il venditore, entro 10 giorni lavorativi, comunica all’impresa di distribuzione competente le segnalazioni ricevute dal cliente. Il cliente, in conformità all’obbligo di comunicazione tempestiva di cui all’articolo 4, comma 7 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, procede a tale segnalazione entro 30 giorni dal cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.
La compensazione è riconosciuta mediante l’applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di prelievo.
Nel caso di voltura del contratto a nome del soggetto disagiato titolare del bonus fisico, la compensazione prosegue in continuità.
La condizione di disagio fisico è attestata da una certificazione ASL che dichiari la presenza, presso il punto di prelievo oggetto dell’agevolazione, di persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per l’esistenza in vita.
Le apparecchiature sono quelle elencate nel decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011.
I clienti domestici in condizione di disagio fisico nella richiesta di ammissione alla compensazione devono fornire almeno un recapito telefonico sempre raggiungibile, poiché ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del decreto 28 interministeriale dicembre 2007 sono identificati come non interrompibili ai fini delle procedure di distacco programmato previste dal Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico di cui alla deliberazione CIPE del 16 novembre 1979 s.m.i.